CONSULENZA TECNICA
Ogni volta che il giudice, ai fini della decisione, necessita del giudizio di un esperto data la vertenza del contendere su particolari cognizioni tecnico - scientifiche, può richiedere l'intervento di un esperto (art. 61 del codice di procedura civile).
La Consulenza Tecnica, sta assumendo sempre maggiore rilievo, considerando il costante e significativo aumento del contenzioso in ambito civile e rappresenta, molto spesso l'elemento decisivo che determina la differenza tra l'esito positivo e quello negativo nelle cause giudiziarie.
La Consulenza Tecnica è essenziale per raggiungere la corretta soluzione giuridica di una vertenza.
L'attività di consulente in ambito giudiziario viene espletata dal tecnico esperto nei ruoli distinti di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e Consulente Tecnico di Parte (CTP).

CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO
Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale.
Il CTU dunque, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, fondamentalmente deve:
-rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esorbitare. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le Parti in Udienza;
-essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il CTU - quando richiesto - esprima valutazioni e considerazioni soggettive;
-adottare il medesimo "metro" con le argomentazioni delle Parti (rigido, oppure flessibile, evitando "due pesi e due misure");
-confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
-chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l'incarico e per eventuali indagini);
-può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto "ausiliario", fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del CTU.
 
CONSULENZE TECNICHE DI PARTE
La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. Non esistono tuttavia particolari preclusioni o indicazioni, nel codice di procedura civile, con riferimento ai CTP: talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
L'art. 201 c.p.c. prevede che:
« Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. »
Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente (la quale dovrà rispettare pur sempre i minimi previsti dalla propria tariffa professionale, potendo derogare invece ai massimi). Va precisato che, in ogni caso, è sempre il Giudice a decidere (nel caso di contestazione) quale sia il "giusto" compenso del CTP, anche in riforma delle eventuali tariffe professionali.
 

 
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